Responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti commessi dai propri dipendenti: in quali casi le cattive maniere sono punibili?
La cortesia dei dipendenti è il miglior biglietto da visita per qualunque esercizio commerciale. Essere accolti e serviti da personale competente e gentile è quasi un incentivo a rimanere e a spendere, magari acquistando i prodotti esposti (capi di abbigliamento, ad esempio) oppure avvalendosi dei servizi, come avviene nel caso di un ristorante. Ma cosa accade nel caso contrario, cioè quando i dipendenti sono sgarbati? Come comportarsi con camerieri e commessi antipatici?
In linea di massima, quando si ha a che fare con dipendenti scortesi non resta che armarsi di pazienza e sopportare la presenza sgradita, a meno che non si voglia abbandonare il locale. Ci sono però delle volte in cui viene superato non solo il limite della sopportazione ma anche quello fissato dalla legge. È in questi casi che è possibile fare qualcosa. Come comportarsi con camerieri e commessi antipatici? Scopriamolo insieme.
Innanzitutto, è sicuramente possibile tutelarsi nel caso di danni causati da camerieri e commessi nell’esercizio delle proprie mansioni. È la legge a stabilirlo. In queste ipotesi, però, non si può chiedere il risarcimento direttamente al dipendente, bensì al suo datore di lavoro.
Secondo il Codice civile [1], i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Ad esempio, se un cameriere, nel servire ai tavoli, rovescia una pietanza sulla camicia bianca di uno dei clienti, questi potrà chiedere il risarcimento (anche sotto forma di pulizia e restituzione del capo d’abbigliamento) direttamente al datore di lavoro, cioè al proprietario/gestore del ristorante. Ciò perché il danno è stato causato nell’esercizio delle mansioni tipiche del dipendente. Sarà eventualmente poi il datore a rivalersi sul responsabile.
Al contrario, se il cameriere dovesse fare un incidente con l’auto mentre si sta recando al lavoro oppure mentre si è messo in macchina durante una pausa, allora questi risponderà in prima persona dei danni commessi.
La legge non richiede che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate al datore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, essendo quindi sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza del datore stesso [2].
Pertanto, anche se il cameriere che causa il danno è assunto a tempo determinato oppure si trova a lavorare soltanto in quel giorno, a risponderne sarà sempre il datore.
In sintesi, chi subisce un danno da un cameriere o da un commesso dovrà rivolgersi al gestore dell’esercizio commerciale per chiedere il risarcimento.
Cosa succede se un cameriere deruba un cliente, ad esempio prendendogli il portafogli che ha lasciato sul tavolo oppure la giacca che ha riposto nel guardaroba?
Ebbene, in questo caso, sarà possibile querelare direttamente il dipendente che ha commesso il furto, visto che la responsabilità penale è sempre personale.
In altre parole, mentre per l’illecito civile risponde sempre il datore in sostituzione del proprio dipendente, nel caso di illecito penale (cioè, di reato) non è possibile trasferire la responsabilità in capo a un soggetto diverso da colui che ha commesso effettivamente il fatto.
Vanno però fatte delle ulteriori specificazioni. Secondo la legge [3], il titolare di un esercizio commerciale (ristoratore, albergatore, ecc.) che accetta di tenere in custodia il bene di un cliente è poi responsabile nel caso di suo smarrimento o furto.
Ciò significa che, dal punto di vista civile, se il cliente affida il proprio cappotto al dipendente che si occupa del guardaroba e poi il soprabito non viene più trovato, allora si potrà chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro, cioè a chi è responsabile del servizio.
La giurisprudenza ha però ritenuto non sussistere la responsabilità nel caso in cui il cameriere di un ristorante, sprovvisto di guardaroba, aveva appeso la pelliccia, poi sparita, di una cliente ad un appendiabiti: in questo caso, il cameriere si era limitato a prestare alla signora una cortesia e l’abito avrebbe potuto restare nella sfera di controllo e vigilanza della cliente, anche con riguardo al luogo dove l‘appendiabiti era situato.
Quindi, in caso di furto:
Contro la scortesia e l’antipatia c’è poco da fare: come detto in apertura, il cliente infastidito dai modi dei camerieri e dei commessi non può che sopportare o andare via. A tutto però c’è un limite.
Ad esempio, se il dipendente dovesse essere talmente villano da insultare il cliente, allora sarebbe possibile chiedere i danni: l’ingiuria, infatti, costituisce un illecito civile.
Il risarcimento andrebbe chiesto sempre al datore di lavoro, il quale come già detto risponde di tutti gli illeciti civili compiuti dai suoi dipendenti durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Al limite, il datore potrebbe cercare di svincolarsi da responsabilità dimostrando che il fatto che è accaduto non ha nulla a che vedere con il servizio svolto.
Ad esempio, se il commesso di un negozio manda a quel paese un cliente solamente perché i due si conoscevano e tra loro c’era una vecchia questione in sospeso, allora il titolare dell’esercizio commerciale potrebbe chiedere di essere estromesso da ogni responsabilità, visto che lo scontro è sorto indipendentemente dalle mansioni svolte.
Insomma: per chiedere il risarcimento al datore deve esserci un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto che lega l’imprenditore al dipendente, nel senso che le mansioni affidate a quest’ultimo devono aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno [4].
Può capitare ancora che il cameriere o il commesso decidano di proposito di fare male il proprio lavoro. È il caso del cameriere che serve in tavola le pietanze fredde per fare un dispetto al cliente che gli sta antipatico.
In questo caso, è sicuramente possibile lamentarsi del servizio con il gestore del locale e chiedere di essere servito così come ci si attende, altrimenti ci si può perfino rifiutare di pagare.
Se poi il cameriere dovesse essere così antipatico e villano da rovinare il ricevimento, allora si potrà sicuramente chiedere il risarcimento dei danni al suo datore.
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